CHIAMA L'AVVOCATO

Separazione con Addebito – Crisi Coniugale. Quando l’infedeltà coniugale provoca l’addebito della separazione a carico del coniuge traditore?

L’INFEDELTA’ CONIUGALE E ADDEBITO PER COLPA DELLA SEPARAZIONE.

Non di rado i ricorsi per separazione dei coniugi con richieste di addebito (per colpa) vengono motivate  dall’infedeltà coniugale dell’altro coniuge.

Occorre sottolineare, tuttavia, che il tradimento coniugale non comporta automaticamente la pronuncia di addebito della separazione, pur violando uno degli obblighi nascenti dal matrimonio sanciti dall’articolo 143 del codice civile.

IL PUNTO DI VISTA DELLA CASSAZIONE SULL’INFEDELTA’ CONIUGALE E L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE A CARICO DEL CONIUGE TRADITORE.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in casi di richiesta di separazione con colpa a carico del coniuge autore del tradimento, ha avuto modo di elaborare dei principi piuttosto elastici.

Secondo i Giudici occorre valutare caso per caso se l’infedeltà sia causa della rottura del matrimonio o una mera conseguenza, a seguito di contrasti insanabili nati in precedenza.
In proposito “il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.

Riassumendo, l’infedeltà di un coniuge “può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale.

E non anche, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima” (Cassazione 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006)

Il Tribunale deve procedere, quindi, ad una severa valutazione complessiva del rapporto coniugale e del comportamento (anche se infedele) dei coniugi.

Ciò al fine di stabilire se l’infedeltà coniugale sia stata rilevante ai fini della crisi coniugale, e se il rapporto era già irrimediabilmente logoro tale da tollerare una vita, di fatto, indipendente tra i coniugi.

Dal punto di vista probatorio è il coniuge, per il tramite del suo avvocato divorzista (che nel giudizio di separazione chiede l’addebito) a dover provare l’infedeltà coniugale.

L’avvocato deve dimostrare, altresì, la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Mentre è onere dell’altro coniuge provare che la crisi coniugale è stata determinata da fattori indipendenti dal tradimento (es. una crisi coniugale nata precedentemente al tradimento del coniuge) (Cassazione, Sentenza del 23/05/2014, n. 11516).

SE IL PARTNER PERDONA L’INFEDELTA’ CONIUGALE SI PUO’ OTTENERE UNA SEPAZIONE CON ADDEBITO ?


Se il coniuge tradito manifesta in modo chiaro una volontà riconciliativa con il coniuge che ha intrattenuto una relazione extraconiugale, tale da determinare una ritrovata armonia familiare, deve essere escluso l’addebito della separazione.

 

Avv. Giusepppe Maniglia

 

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