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Affido dei figli nella separazione – Negato l’affido dei figli minori al padre che scredita la figura materna e ne ostacola gli incontri.

 

Separazione giudiziale e affido condiviso: revoca dell’affido per il coniuge che, relazionandosi con i figli, scredita la figura dell’altro genitore.

Oggi parliamo di affido dei figli nella separazione personale dei coniugi. Una materia molto dibattuta per gli avvocati che si occupano di Diritto di Famiglia.

Introduciamo l’argomento prendendo le mosse dall’art. 155 del codice civile, secondo il quale anche in caso di separazione giudiziale dei genitori “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il Tribunale valuta, quindi, in primis la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, rappresentando l’affido condiviso il “modello” da preferire per un corretto equilibrio nei rapporti tra figli e genitori.

Va negato l’affido, tuttavia, al coniuge che, attraverso il suo comportamento di screditamento, tende a distruggere (invece di mantenere) il rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore, danneggiando l’equilibrio psichico del minore.

Il caso affrontato dalla Giurisprudenza (Cass., sentenza n. 5847 del 12/02/2013).

Nel caso di specie il Giudice di primo grado aveva disposto “l’affidamento condiviso dei figli collocandoli presso il padre e disciplinato la frequentazione con la madre”. La Corte di appello, riformava la decisione, disponendo l’affido esclusivo alla madre sulla base di una relazione dei servizi di psichiatria dell’ASL. La relazione, infatti, evidenziava che i figli avevano un atteggiamento negativo nei confronti della madre a causa della condotta del padre che aveva, come detto, screditato la figura materna e ostacolato gli incontri con la stessa. La sentenza veniva, poi, confermata dalla giurisprudenza della Cassazione.

Separazione giudiziale: affidamento dei figli minori e loro audizione.

Secondo l’art. 155 – sexies del codice civile, una volta istaurato il giudizio di separazione dei coniugi, “[…] il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento[…]”.

L’audizione dei figli è, pertanto, un obbligo del primo grado di giudizio.

Tuttavia nel caso l’obbligo venga disatteso, l’unica strada per chiedere la nullità della sentenza è quello di indicare tale manchevolezza nei motivi di appello, cosa che nel caso di specie non è stato fatto. I Giudici della Cassazione, in ogni caso, rilevano che in un contesto di denigrazione della figura materna ad opera del padre (o viceversa) l’audizione dei figli minori, nel giudizio di separazione giudiziale, sarebbe stato condizionato dall’esistenza di una c.d. sindrome da alienazione genitoriale (certificata una relazione del servizio di psichiatria della Asl) causata dalle pressioni paterne. La sindrome avrebbe potuto, infatti, provocare un risultato falsato, frutto del condizionamento psicologico operato da uno dei genitori.

Testo della sentenza: Cassazione n. 5847/2013.pdf

Avv. Giuseppe Maniglia

 

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Fonti: art. 337 ter c.c.