AVVOCATO EREDITA’-SUCCESSIONI E IN DIRITTO DI FAMIGLIA A PALERMO
A parere degli esperti i giudizi di eredità (diritto delle successioni ereditarie) o quelle riguardanti la separazione e divorzio (diritto di famiglia),rappresentano un aspetto fondamentale nelle relazioni tra soggetti legati da vincoli affettivi, che spesso provocano un grande patema d’animo.
AVVOCATO EREDITA’ E DI FAMIGLIA A PALERMO (SEPARAZIONI E DIVORZI): L’APPROCCIO
Nella logica di una maggior tutela dei rapporti familiari e per questioni legate al diritto delle successioni, l’avvocato matrimonialista interagisce con approccio pratico e poco formale.
Senza trascurare – tuttavia – ciò che chiedete ogni giorno: difendere i vostri diritti legati alla famiglia e all’eredità con professionalità, lealtà e aggiornamento costante nelle materie di diritto di famiglia e successioni, ovvero nei delicati procedimenti di separazione – divorzio e quelli ereditari (es.impugnazione testamento, lesione di legittima, etc…).
Per conferire l’incarico per una succesione ereditaria a Palermo, per una consulenza dell’avvocato, o per chiedere un preventivo inviate una mail a: legalemaniglia@gmail.com oppure potete chiamare il seguente numero:0915557207
AVVOCATO SUCCESSIONI E IN DIRITTO DI FAMIGLIA A PALERMO: L’ASCOLTO DEL CLIENTE
Proprio sulla base di questa considerazione, nei procedimenti di separazione – divorzio e successioni, offriamo il nostro sostegno attraverso una consulenza professionale, privilegiando l’ascolto del cliente, accompagnando l’assistito verso la soluzione ritenuta migliore senza alcuna rigidità e avendo riguardo l’interesse primario di chi ci prospetta il caso e della propria famiglia.
Tra le materie trattate dall’avvocato matrimonialista:
– Rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi (Separazione e divorzio dei coniugi consensuale/congiunto o giudiziale, affidamento dei figli);
PER AVERE UNA CONSULENZA DALL’AVVOCATO IN DIRITTO DELLE SUCCESSIONI A PALERMO, O IN DIRITTO DI FAMIGLIA O PER CONOSCERE I COSTI PER SEPARAZIONE CONSENSUALE O GIUDIZIALE, COSTO DI UN DIVORZIO CONGIUNTO O GIUDIZIALE POTETE INVIARE UNA E-MAIL A legalemaniglia@gmail.com O CHIAMARE AI SEGUENTI NUMERI:
L’AVVOCATO DIVORZISTA A PALERMO: AL CENTRO IL DIRITTO DI FAMIGLIA (ES. SEPARAZIONI E DIVORZI)
L’avvocato che si occupa di diritto di famiglia viene comunemente definito come avvocato matrimonialista o divorzista (quando si tende a qualificarlo con la fase della rottura del rapporto coniugale).
Ma cosa fa concretamente un avvocato matrimonialista o che si occupa di diritto di famiglia in generale? In maniera estremamente sintetica possiamo definirlo come quel legale che patrocina casi stragiudiziali o procedimenti giudiziari che riguardano la famiglia nella sua più ampia concezione, sino a ricomprendere le convivenze civili o di fatto.
Il diritto di famiglia, infatti, è quella branca del diritto civile che si occupa della vita e i rapporti all’interno di una comunità di persone, legate tra loro dal vincolo del matrimonio, di parentela o di affinità nochè i rapporti con terzi estranei (Auletta).
Con la promulgazione della Costituzione il diritto di famiglia ha assunto rilevanza costituzionale, attraverso il principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e della tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (art. 33 Cost.). Di seguito la pagina contatti dell’avvocato divorzista.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
La separazione personale dei coniugi può essere legale o semplicemente di fatto (quest’ultima non disciplinata dal nostro codice civile).
A differenza del divorzio, la separazione dei coniugi ha carattere transitorio, in quanto può essere interrotta in qualiasi momento (c.d riconciliazione dei coniugi) e non fa cessare il vincolo matrimoniale, non potendo i coniugi separati risposarsi.
La separazione legale si distingue in giudiziale e consensuale, così come disposto dall’art. 150 c.c. La separazione può essere chiesta da ciascun coniugi quando risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza, oppure vi è rischio di un grave pregiudizio alla educazione della prole(art 151c.c.).
Il Tribunale può addebbitare la separazione ad uno dei coniugi “in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice decide, altresì,
1-sull’affidamento dei figli, che deve avvenire in maniera prioritaria in via congiunta;
2-l’assegnazione della casa coniugale;
3-l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e in favore dei figli;
Nel caso di separazione consensuale saranno i coniugi a prospettare l’accordo al Tribunale, che deciderà di omologarlo nel caso non sia contrario all’interesse della prole. Sia nel caso di separazione giudiziale, che di separazione consensuale, il giudice dovrà esperire il tentativo obbligario di conciliazione.
DIVORZIO DEI CONIUGI (LO SCIOGLIMENTO O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO)
Il divorzio dei coniugi è stato introdotto in Italia con la legge 1 dicembre 1970, n. 898, considerato che precedentemente l’unico modo per sciofgliere il vincolo matrimoniale era la morte di uno dei coniugi. In realtà già nei lavori preparatori della Costituzione si ebbe un dibattivo sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, sino ad allora indissolubile, tant’è che un bravo avvocato ed insigne giurista, quale Piero Calamandrei, ebbe a definire gli avversari del divorzio come chi combatte contro imulini a vento, perchè il divorzio di fatto esisteva già.
Le cause di divorzio sono, pertanto, disciplinate dall’art. 3 stessa legge. Tra le cause più frequenti vi è la separazione legale protrattasi ininterrottamente per 6 mesi (nel caso di separazione consensuale) o per 12 mesi (nel caso di separazione giudiziale).
Nel caso di matrimonio concordatario (es. quello celebrato in chiesa) il Tribunale pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre nel caso di matrimonio civile il giudice dichiarerà lo scioglimento delmatrimonio. Come nella separazione, anche in questo caso il giudice dovrà esperire il tentativo obbligario di conciliazione, sia nel caso di divorzio congiunto, che giudiziale.
Con la la sentenza di divorzio il Giudice può stabilire un assegno divorzile periodico a carico di un coniuge e a favore dell’altro. Pagamento che può cessare nel caso di nuove nozze del beneficiario o di nuova convivenza more uxorio.
In estrema sintesi, come per la separazione dei coniugi, il giudice decide, altresì:
A-sull’affidamento dei figli, che deve avvenire in maniera prioritaria in via congiunta;
B-l’assegnazione della casa coniugale;
C-l’eventuale assegno di mantenimento divorzile in favore del coniuge economicamente più debole e in favore dei figli;
Avv. Giuseppe Maniglia – Per conferire l’incarico per una separazione o un divorzio, per una consulenza dell’avvocato, o per chiedere un preventivo: legalemaniglia@gmail.com
Fonti esterne: successione a causa di morte, diritto di famiglia su wikipedia, art. 151 c.c.,