AVVOCATI  MALASANITÀ PALERMO – RISARCIMENTO DANNI OSPEDALE DA ERRORE MEDICO

Avvocato Malasanità Palermo

AVVOCATO MALASANITA’ PALERMO. COSA FA L’AVVOCATO IN CASO DI ERRORE MEDICO? 

Nei casi di Malasanità o errore medico (e di risarcimento danni in genere) è fondamentale affidarsi ad un avvocato che guidi il danneggiato verso la migliore strategia possibile per poter raggiungere l‘obiettivo in tempi ragionevoli.

Uno dei casi più riscontrati riguarda la richiesta di risarcimento danni da infezioni ospedaliere post operatorie (ad es. Klebsiella).

Se viene riconosciuto un errore medico per malasanità il risarcimento danni è dovuto sia dall’ospedale che dal medico.

Sia l’ospedale, che i medici, rispondono del risarcimento dei danni in solio tra di loro. Questo può avvenire per imperizia, negligenza e imprudenza nello svolgimento dell’attività.

L’avvocato Maniglia opera a Palermo nel campo del risarcimento danni da malasanità/errore medico con metodo improntato alla professionalità dei servizi legali offerti, senza rinunciare alla concretezza e alla praticità. 

Tra le materie trattate si evidenziano le richieste di risarcimento danni fisici e morali per vittime Malasanità, dove l’errore medico fa scaturire una responsabilità e un diritto al risarcimento danni in capo all’ospedale o alla clinica privata.

In caso di acceratata responsabilità, il risarcimento dell’ospedale e dal medico è dovuto sia in caso di morte del paziente, che in caso di lesioni fisiche lievi.

 

Contatta l’avvocato inviando una mail a: legalemaniglia@gmail.com e chiamando al n. 0915557207.

 

AVVOCATO MALASANITA’ E RISARCIMENTO DANNI: FASE DELLA VALUTAZIONE DEL DIRITTO.

Prima di intraprendere lazione giudiziaria l’avvocato valuta la fondatezza del vostro diritto al risarcimento del danno attraverso un consulto preliminare per capire meglio cosa fare.

AVVOCATO MALASANITA’ PALERMO: FASE DEL TENTATIVO BONARIO – L’AVVOCATO INVIA UNA LETTERA DI RISARCIMENTO DANNI PER MALASANITA’ ALLA CONTROPARTE (ES. OSPEDALE, MEDICO)

Nel caso in cui l’avvocato ritenga fondato il diritto tenterà di raggiungere un accordo bonario (stragiudiziale) con la controparte.

L’avvocato curerà l’invio di una lettera di ricarcimento danni all’ospedale, al medico e alla compagnia assicuratrice, affinchè possiate ottenere un’offerta di liquidazione.

Nota: sarete sempre e solo voi a decidere se accettare la proposta di controparte.

In questa fase sarete consigliati e costantemente guidati verso la scelta che possa essere più congrua alla vostra esigenza, anche attraverso una valutazione costi-benefici di una possibile azione giudiziaria di risarcimento danni futura.

 

Inviate un’email a legalemaniglia@gmail.com o chiamate ai numeri indicati per richiedere una lettera redatta dall’avvocato per un risarcimento danni o per un preventivo dettagliato.

 

AVVOCATO MALASANITA’ E RISARCIMENTO DANNI: FASE DEL GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO E MEDIAZIONE

Qualora l’ospedale che vi ha causato un danno si rifiuti di risarcirvi si darà inizio al giudizio civile di risarcimento, previo tentativo di mediazione se dovuto per legge.

Per cui solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo bonario sul risarcimento del danno e/o sul suo ammontare,  lo studio legale valuterà una possibile azione giudiziaria innanzi il Tribunale.

CONTATTA LO STUDIO LEGALE PER UN CONSULTO

PER UNA CONSULENZA LEGALE SU UN CASO DA MALASANITA’/ERRORE MEDICO A PALERMO O PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI POTETE INVIARE UN’E-MAIL A legalemaniglia@gmail.com O CHIAMARE LO STUDIO LEGALE DELL’AVVOCATO MANIGLIA AI SEGUENtE NUMERO: 0915557207.

 

AVVOCATO MALASANITA’ PALERMO E RISARCIMENTO DANNI: COSA DICE LA CASSAZIONE. 

La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l’intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell’organizzazione aziendale della casa di cura, né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.13593).

Per il riconoscimento della responsabilità per malasanità è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (o meglio, di occasionalità necessaria) tra l’opera del suddetto ausiliario medico e l’obbligo dell’ospedale.

La struttura sanitaria risponde per malasanità o errore medico, quindi, direttamente e a titolo contrattuale.

Deve rendere conto di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato.

E cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (in tal senso Cass. 20.4.2016 n. 7768; Cass. 26.6.2012 n. 10616).

Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno [definito come qualunque pregiudizio causato alla sfera giuridica-patrimoniale di un soggetto (Treccani)] da responsabilità medica è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento.

Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del medico sanitario è stata, secondo il criterio c.d. del più probabile che non, la causa del danno.

Avvocato per malasanità Giuseppe Maniglia – legalemaniglia@gmail.com  – 0915557207

Di seguito un caso di risarcimento da infezioni ospedaliere: https://www.avvocatomaniglia.it/blog/item/risarcimento-danni-infezioni-ospedaliere-posto-operatorie.html

Potete trovare qualche spunto sul risarcimento del danno sul sito dell’enciclopedia Treccani e su Wikipedia.