Può capitare che il lavoratore si assenti dal posto di lavoro per un breve periodo e che di conseguenza subisca il licenziamento disciplinare.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione in merito all’assenza ingiustificata e licenziamento del lavoratore.
ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO: PUO’ AVERE COME CONSEGUENZA IL LICENZIAMENTO? COSA COMPORTA?
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un lavoratore che si era assentato dal lavoro. Lo stesso aveva, infatti, “chiesto un permesso per recarsi presso l’ufficio infortuni della direzione generale dell’Azienda ubicato in luogo diverso e distante da quello presso il quale egli prestava servizio.
Ad un successivo controllo era emerso che il lavoratore non si era mai recato presso l’ufficio infortuni e che, pertanto, si era allontanato dal posto di lavoro adducendo una giustificazione rivelatasi infondata.
Successivamente il datore di lavoro procedeva al licenziamento disciplinare del lavoratore per assenza ingiustificata.
In Tribunale dava ragione al datore di lavoro, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare, essendosi il lavoratore allontanato dal posto di lavoro senza giustificato motivo solo per un breve periodo di tempo.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dava ragione al lavoratore e riteneva il licenziamento disciplinare illegittimo.
A dire della Corte, il licenziamento era stato illegittimo perché “ha ritenuto sussistere la violazione del principio di proporzionalità anche alla luce del codice disciplinare”, il quale ”prevedeva il licenziamento solo per assenze ingiustificate di durata superiore a cinque giorni consecutivi”.
La Corte ha, pertanto ha ritenuto sussistere la violazione del principio di proporzionalità anche alla luce del codice disciplinare.
Infatti dall’istruttoria era emerso che tale mancanza non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento considerata:
- l’oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa;
- della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro;
- la mancanza nella lettera di contestazione dell’indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti;
- la posizione lavorativa del lavoratore che non risultava adibito a mansioni che richiedessero un particolare grado di affidamento e fiducia essendo un impiegato di sesto livello;
- il fatto che l’ingiustificata assenza dal posto di lavoro non aveva potuto cagionare disagi o disfunzioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale atteso che essa era stata preventivamente autorizzata dal superiore.
L’ASSENZA PER POCHE ORE RENDE ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO
La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso del datore di lavoro, con sentenza dell’11 febbraio 2013 n. 3179, confermava la decisione della Corte di appello, ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare per essersi (il lavoratore) allontanato dal posto di lavoro per poche ore.
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Avv. Giuseppe Maniglia –