CHIAMA L'AVVOCATO

Risarcimento danni infezioni ospedaliere post operatorie

Responsabilità medica nelle infezioni ospedaliere – Sepsi da Klebsiella, Stafilococco aure, Acinetobacter Baumani.

 

Interessante sentenza della Corte di Appello di Palermo (pubblicata il 27/10/2021) in un caso di risarcimento danni per malasanità (morte da infezione ospedaliera batterica post operatoria da Klebsiella).

La paziente era deceduta a seguito di una infezione ospedaliera post intervento cardiochirurgico, per cui aveva chiesto un risarcimento danni da sepsi da klebsiella.

La paziente era stata sottoposta ad un intervento cardiochirugico di By-pass e che durante il decorso post operatorio, dapprima favorevole, era risultata una infezione da batterio.

Non risultava prospettata la possibilità che l’infezione da Klebsiella avesse avuto un’origine diversa da quella nosocomiale. Secondo la Cassazione, infatti, deve darsi per accertata, anche se in via presuntiva, la dimostrazione da parte dei danneggiati che il contagio del batterio sia avvenuto in ospedale.

Risarcimento danni infezioni ospedaliere post operatorie: la sentenza del Tribunale di Palermo.

Il ragionamento logico-giuridico seguito anche dal Tribunale di Palermo ha preso le mosse dalla qualificazione giuridica della responsabilità del personale medico e per esso della struttura sanitaria.

La responsabilità medica è stata qualificata dal Tribunale di Palermo come contrattuale, in conformità alla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. 577/2008) e lo ha riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (art. 1218 c.c.).

Quanto all’onere probatorio per accogliere la domanda di risarcimento danni da sepsi da Klebsiella, il Tribunale di Palermo ha correttamente osservato che il paziente deve allegare l’esistenza del rapporto e l’inadempimento qualificato dell’ospedale e/o del medico.

Chi propone domanda di risarcimento danni da infezione ospedaliera deve provare, altresì, il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del medico e l’evento indesiderato (nel caso sepsi da Klebsiella).

L’attore deve dimostrare l’aggravamento dello stato di salute o la comparsa di patologia o l’assenza del miglioramento atteso.


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La struttura sanitaria e i medici, per andare esente da responsabilità e da risarcimento danni, dovranno provare che nessuna imprudenza o imperizia sia riferibile al proprio operato.

L’ospedale e i medici potrebbero, diversamente, dimostrare che l’inadempimento delle cure o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Ovvero che la prestazione medica implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Qualora tale onere probatorio non sia assolto dall’ospedale o dai medici in modo idoneo, l’inesatto adempimento della prestazione del sanitario va posto a suo carico.

Ne consegue l’accoglimento della domanda di risarcimento danni da sepsi da klebsiella per responsabilità contrattuale, come esattamente accaduto nella fattispecie con motivazioni convincenti.

Nesso causale – Responsabilità medica infezione ospedaliera (es. Sepsi da Klebsiella, Stafilococco aure, Acinetobacter Baumani)

Il riconoscimento della responsabilità medica da infezione ospedaliera, per aver omesso (tenuto conto dei protocolli e delle linee guida esistenti) di aver adeguatamente gestito il paziente ai fini della prevenzione dell’infezione batterica ospedaliera è derivata dal seguente ragionamento logico:

1-la dimostrazione dell’insussistenza dell’infezione alla data del ricovero;

2-il sopraggiungere dei sintomi da infezione batterica da Klebsiella dopo circa un mese dall’intervento in costanza di degenza;

3-la diagnosi di deiscenza della ferita sternale e la comparsa della ferita sacrale;

4-l’accertata causazione del danno ad opera di un agente patogeno molto aggressivo e particolarmente diffuso in ambito ospedaliero (batterio);

5-la mancata dimostrazione ad opera della struttura sanitaria di aver adottato tutte le dovute precauzioni per evitare l’evento dannoso;

Recentemente la Suprema Corte (Cass. n. 17696 del 25 agosto 2020), in tema di responsabilità e risarcimento danni della struttura ospedaliera, ha affermato che l’evento non avrebbe avuto inizio se non ci fosse stata un’infezione da Acinetobacter.

Il caso riguardava il decesso di una paziente avente come causa finale uno shock settico

L’infezione ospedaliera è stata espressamente riconosciuta dalla stessa c.t.u. “tra le concause della morte” della paziente perché produttrice di shock settico.

In mancanza dell’infezione da Klebsiella originaria, la sopravvivenza della paziente agli esiti dell’intervento sarebbe stata “più probabile che non”.

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Di quanto può essere un risarcimento di infezione nosocomiale? Risarcimento danni per Sepsi.

Nel caso di specie il Tribunale e la Corte di Appello di Palermo hanno fatto riferimento alla tabella del Tribunale di Milano,.

La Tabella di riferimento è per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica.

Ad esempio le tabelle prevedono a favore dei figli, per il caso di morte del genitore, un valore che va da un minimo di euro 163.990,00 ad un massimo di euro 327.990,00 (danno iure proprio).

A tale somma dovrà aggiungersi il danno da iure hereditatis, ovvero il danno patito dalla vittima prima della morte.

Avv. Giuseppe Maniglia – 0915557207

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