CHIAMA L'AVVOCATO

Responsabilità solidale: il caso degli abusi sui minori all’interno della Chiesa

RESPONSABILITÀ SOLIDALE, DEFINIZIONE E SIGNIFICATO

Prima di affrontare il caso specifico trattato dal Tribunale di Bolzano, appare utile analizzare la responsabilità solidale in generale (iniziando dalla sua definizione), per poi fare una breve descrizione sui campi di  applicazione pratica.

Il codice civile definisce che  “l’obbligazione è in solido (c.d. obbligazione solidale, ndr) quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri” (art. 1292, codice civile).

Esempio di obbligazione solidale

Una volta affrontato il tema della definizione dell’obbligazione solidale data dal codice civile, è opportuno fare un esempio per capirne appieno il significato.

Ipotizziamo il caso che due persone abbiano un debito nei vostri confronti di 100 euro. Se l’obbligazione è solidale potrete chiede il pagamento dell’intera obbligazione (100 euro) anche ad uno solo dei due soggetti.
Colui che paga l’intera somma potrà, successivamente, agire contro l’altro condebitore per ottenere il rimborso delle 50 euro (c.d. azione di regresso). Ovviamente chi si trova nella spiacevole situazione di essere uno dei debitori potrebbe essere onerato a pagare l’intera somma, sperando che l’altro debitore sia finanziariamente affidabile e lo rimborsi della metà. L’obbligazione solidale è, dunque, per definizione maggiormente garantista nei confronti del creditore.
Quando, invece, l’obbligazione è parziaria  potrete chiedere il pagamento solo pro quota (50 euro ciascuno).

Il caso di più creditori.
Può anche accadere che vi siano più creditori e ciascuno abbia “diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. In questo caso l’obbligazione sarà definita “solidale attiva”.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEL CODICE CIVILE

Il codice civile stabilisce come regola generale la solidarietà tra condebitori, salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (art. 1294), assicurando così una maggior tutela del credito.

Alcuni casi di obbligazioni solidali:

OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE: Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (Art. 1944 c.c.);

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI: in caso di sinistro stradale il proprietario del veicolo […] è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054 c.c.);

CONCORSO NEL FATTO ILLECITO: la responsabilità solidale emerge anche nel campo della responsabilità extracontrattuale, ovvero nel caso di fatto illecito: se un fatto dannoso è da imputare a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (art. 2055 codice civile – Responsabilità solidale).

CASI DI OBBLIGAZIONE PARZIARIA

Vediamo ora alcuni casi opposti di responsabilità parziaria dell’obbligazione, ovvero quando ciascuno è tenuto al pagamento dell’obbligazione solamente per la propri quota.
– Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi: nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso (art. 1682 codice civile). Si pensi ad esempio al caso in cui per effettuare una tratta aerea una compagnia si avvalga di altre società di aerotrasporto per completare la tratta (c.d. bretelle).

IL CASO CONCRETO: LA CHIESA DEVE RISARCIRE IN VIA SOLIDALE GLI ABUSI SESSUALI COMPIUTI DAI PARROCI E DAI VICARI PARROCCHIALI

I genitori di un minore citavano in giudizio un vicario parrocchiale resosi autore degli abusi sessuali nei confronti del figlio per ottenere il risarcimento dei danni. Oltre al vicario, venivano citati in giudizio la Parrocchia ove il vicario aveva commesso gli abusi sessuali e la Diocesi di competenza, come responsabili solidali in applicazione dell’art. 2049, c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti).
Gli enti ecclesiastici (parrocchia e diocesi) venivano citati in giudizio, appunto, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote (rectius vicario parrocchiale) per essere risarciti dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ex artt. 2043 e 2049 codice civile.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA CHIESA: COLPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO

Il citato art. 2049 c.c., disciplinando la responsabilità dei padroni e dei committenti, stabilisce che gli stessi “sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (colpa in vigilando ed in eligendo).

Secondo la giurisprudenza, tale responsabilità solidale è di carattere oggettivo, prescindendo da una colpa concreta alla causazione dell’abuso e dovendosi dichiarare ogni qual volta vi sia un rapporto di preposizione fra autore dell’illecito e il preponente (Diocesi, ndr); e l’illecito, inoltre, sia stato commesso nell’ambito dell’incarico affidato al preposto (parroco, ndr).

Secondo la Cassazione, il rapporto “preposizione” deve riconoscersi ogni qual volta le caratteristiche del rapporto siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente, essendo indifferente l’eventuale mancanza di un rapporto contrattuale o di una prestazione a caratte oneroso.

È sufficiente, pertanto, l’esplicazione da parte di un soggetto di un’attività per conto dell’altro, il quale conservi poteri di direzione o di sorveglianza. (Cassazione, n. 2734 del 22.3.1994: “L’art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del “padrone” a quella del “committente”, e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell’esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell’incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante”).

Proprio grazie all’art. 2059 c.c. che il Tribunale di Bolzano ha condannato la Diocesi in via solidale a risarcire i danni per l’abuso subito dal minore, garantendo un maggior grado di certezza nel pagamento delle somme, essendo un Ente notoriamente maggiormente capiente, rispetto al singolo parroco.

 

Sentenza per esteso: Trib. Bolzano 21.08.2013, n. 679 Responsabilità solidale della Chiesa Abusi su minori.pdf

 

Avv. Giuseppe Maniglia

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Fonti: Torrente A., Schlesinger P. Manuale di diritto privato. Giuffrè editore, Milano 1999.