La ripartizione delle spese straordinarie dell’ascensore per il condomino al piano terra è causa di liti condominiali sempre più frequenti. Ma come vanno ripartite dette spese?
RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE CONDOMINIALE PIANO TERRA
Spesso i condomini si chiedono quale siano i criteri di ripartizione delle spese per le parti comuni di un condominio (es. ascensore).
In particolare sorge il dubbio se gli inquilini o i proprietari dell’appartamento al piano terra devono affrontare le spese di manutenzione dell’ascensore, nonostante non venga da loro usato.
MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA?
A giudizio della giurisprudenza le spese per la manutenzione ordinaria dell’ascensore non devono essere addebitate al proprietario o all’inquilino che abita al piano terra.
La ripartizione delle spese straordinarie dell’ascensore, invece, deve essere affrontata tra tutti i condomini, indipendentemente dall’uso che se ne fa e, quindi, anche da chi abita al piano terra.
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CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DEL CONDOMINIO: LA QUESTIONE CONCRETA.
La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condomino proprietario di un appartamento al piano terra per il pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore.
Il condomino si era opposto al pagamento, appunto, poiché riteneva di non dover contribuire al pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore poiché egli non lo usava abitando al piano terra.
Il Giudice di Pace accoglieva le ragioni del condomino.
Affermando che si trattava di spese fatte per “supplire al normale logorio dell’ascensore e migliorarne il godimento, come tali non qualificabili spese straordinarie”.
Quindi non imputabili a chi non ne faceva uso, ovvero chi abitava al piano terra.
Il condominio proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, pur non pronunciandosi nel merito della questione inerente all’imputabilità e ripartizione delle spese ordinarie dell’ascensore all’inquilino che abita al piano terra, respingeva il ricorso.
Confermava, così, la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui stabiliva che il proprietario o l’inquilino dell’appartamento al piano terra non deve pagare le spese per l’ascensore (Cass. sentenza n. 15638 del 2012).
Avv. Giuseppe Maniglia – Chiedi una consulenza legale online