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ToggleAssegno di mantenimento divorzile al coniuge – Presupposti: a chi e quanto spetta.
L’assegno divorzile può essere definito con un trattamento economico periodico corrisposto dall’ex coniuge in favore dell’altro a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio (scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio), da tempo legato al tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio.
Sui presupposti e sui criteri di calcolo dell’assegno divorzile vi è stato nel corso degli anni un ampio dibattito in giurisprudenza con numerose novità.
La sentenza più rappresentativa è quella delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 2018.
Ma prima di affrontare le novità stablite dalla Cassazione, vediamo cosa dice la legge circa i presupposti e il calcolo dell’assegno divorzile, essendo il punto di partenza dell’avvocato che si occupa di divorzi.
A disciplinare il diritto all’assegno di mantenimento divorzile in favore di uno dei coniugi è l’art. 5, comma 6 della Legge sul divorzio (Legge 898 del 1970 con le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987).
Il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. sentenza di divorzio), può disporre per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno (c.d. divorzile), “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Assegno divorzile che può venire meno anche nel caso di nuova convivenza more uxorio dell’avente diritto.
Salvo casi particolari stabiliti dalla legge, presupposto di una sentenza di divorzio è che vi sia stata pronuncia, passata in giudicato, di sentenza di separazione.
Nel caso di separazione consensuale il codice di procedura civile parla di omologa della separazione, piuttosto che di sentenza.
Grazie alla riforma del c.d. Divorzio breve ciascun coniuge può chiedere la pronuncia di una sentenza di divorzio decorsi 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 1 anno (nel caso di separazione giudiziale) dalla comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale.
Il Giudice, nel decidere quanto e a chi spetta l’assegno di mantenimento divozile, deve tenere conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La natura dell’assegno di mantenimento a seguito del divorzio (c.d. assegno divorzile).
Secondo la giurisprudenza di legittimità all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
Il suo riconoscimento richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Occorre effettuare, quindi, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali del marito e della moglie, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto al trattamento economico.
Assegno di mantenimento divorzile – Evoluzione giurisprudenziale.
Un primo orientamento della Corte di Cassazione, solo di recente valutata criticamente, cristallizzato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, rischiava di creare rendite di posizione (soprattutto in favore della moglie).
Tale sentenza assegnava un assegno indipendentemente dal contributo personale dell’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune o dell’altro ex coniuge.
La Cassazione effettuva solamente una comparazione delle condizioni economico-patrimoniale dei coniugi.
Questo orientamento, infatti, legava il riconoscimento dell’assegno di mantenimento divorzile prevalentemente tenore di vita goduto durante il matrimonio dal marito e dalla moglie.
È nata, pertanto, l’esigenza, di interpretare l’art. 5 della legge sul divorzio in maniera più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, dagli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione (sul punto anche la sentenza Corte Cost. n. 11 del 2015).
Presupposti e calcolo dell’assegno di mantenimento divorzile – La pronuncia della Cassazione Sezioni Unite, sentenza 11 luglio 2018, n. 18287.
L’art. 5 c. 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Il Giudice è, quindi, chiamato ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Tale verifica è da collegare alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio da moglie e marito, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti.
Assume, pertanto, fattore determinante la valutazione del contributo di ciascun coniuge (sia esso il marito o la moglie) alla formazione del patrimonio comune della coppia e/o del patrimonio dell’altro coniuge.
Rilevano, altresì, le effettive potenzialità professionali e reddituali del coniuge che richiede l’assegno di mantenimento divorzile, anche in relazione all’età ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Per quanto premesso, analizzare i presupposti ed effettuare un calcolo dell’assegno di mantenimento divorzile, cioè capire concretamente quanto spetta all’ex coniuge, non è semplice, occorrendo un’analisi anche storica dell’evoluzione reddituale dei coniugi (si veda es. casalinga che ha sacrificato il lavoro per dedicarsi alla famiglia e ai figli).
Avv. Giuseppe Maniglia – legalemaniglia@gmail.com
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Fonti:
Legge 898/70 (c.d. Legge sul divorzio)
Sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 2015