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Risarcimento del Danno da “FERMO TECNICO”.

Cos’è il danno da fermo tecnico dell’auto a causa di un sinistro stradale? Ecco la definizione.

Il danno da fermo tecnico può essere definito come il danno economico subìto dal proprietario del veicolo (auto, camion, moto o altro mezzo) per l’indisponibilità durante il periodo necessario alla sua riparazione, ovvero per la forzata inutilizzabilità.
La quantificazione del risarcimento da fermo tecnico può variare, appunto, in base all’entità del danno all’auto che incide direttamente sui tempi tecnici per la riparazione.
Queste spese sono legate al fatto che il proprietario del veicolo, durante il fermo tecnico obbligato, non sfrutta appieno le spese sostenute per la gestione dell’auto (es. tassa di possesso, premio assicurazione, etc…).

A queste spese potranno sommarsi dei costi ulteriori, dovuti ad esempio al noleggio di un veicolo sostitutivo (soprattutto se necessario per la propria attività lavorativa), all’uso di mezzi pubblici o (sporadicamente) del taxi.

Calcolo del risarcimento del danno da fermo tecnico

La quantificazione del danno da fermo tecnico è stata spesso motivo di dibattito in sede di richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, con riguardo – soprattutto – alla sua prova in sede stragiudiziale e giudiziale.
Proprio con riguardo alla quantificazione e all’attestazione del danno per la sosta obbligatoria, alcune pronunce della Cassazione hanno ritenuto necessario un’esplicita prova in merito alla necessità del proprietario dell’auto di servirsi del mezzo durante la sua riparazione e all’impossibilità di procurarsi un mezzo alternativo senza alcun costo.

Altre sentenze, invece, hanno ritenuto possibile un risarcimento del danno da fermo tecnico in via equitativa.

Danno da fermo tecnico: la prova in via equitativa o in concreto?

Per un periodo si è visto affermarsi presso la Corte di legittimità l’orientamento (vedi Cassazione. civile, sez. III, Sentenza n. 6907 del 2012) che riteneva possibile “la liquidazione equitativa del danno (da fermo tecnico, ndr) anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cassazione. 9 novembre 2006, n. 23916; Cassazione, 27 gennaio 2010, n. 1688).”

Tuttavia più recentemente la Corte ha avuto modo di statuire che “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (sentenza n. 20620 del 14/10/2015 richiamata da sentenza n. 9651 del 11/05/2016); il danno da fermo tecnico non è risarcibile neanche in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, nè abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito  (ordinanza n. 15089 del 17/07/2015)

Avv. Giuseppe ManigliaRisarcimento del danno da “Fermo Tecnico”

Collegamenti esterni: Corte di Cassazione, sentenza 9651/2016.