CHIAMA L'AVVOCATO

LA NUOVA CONVIVENZA MORE UXORIO FA DECADERE L’ASSEGNO DIVORZILE – IL PUNTO DELLA CASSAZIONE.

Revoca dell’assegno divorzile e convivenza more uxorio (famiglia di fatto)

Secondo un orientamento storico della Cassazione l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova relazione famigliare di fatto faceva decadere l’assegno divorzile.

Veniva definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento divorzile stabilito in sede di divorzio a carico dell’altro coniuge.

Ciò a prescindere se la nuova convivenza more uxorio avveniva nella casa coniugale o meno.

L’onerato poteva, quindi, ottenere la revoca dell’assegno divorzile nel caso di convivenza more uxorio dell’ex coniuge.

Revoca assegno divorzile convivenza more uxorio | I principi della Cassazione

Le ragioni poste a fondamento della decisione riguardavano la cessazione della solidarietà post-coniugale tra coniugi.

Infatti, la formazione di una famiglia di fatto (convivenza more uxorio) è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto post coniugale.

Quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni assegno di mantenimento attraverso l’assegno divorzile (Cass. n. 02466/2016).

Sul punto la stessa pronuncia richiama una precedente sentenza su una causa di divorzio (Cass. Civile Sent. Sez. 1 Num. 6855 Anno 2015) che aveva delineato in contorni della famiglia di fatto.

Il caso riguarda la corresponsione di un assegno divorzile periodico, diversamente al caso di riconoscimento di un assegno divorzile una tantum

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Revoca assegno divorzile e significato di nuova convivenza more uxorio ed effetti sul mantenimento.

Il significato della convivenza more uxorio è strettamente legata al concetto di famiglia di fatto.

Secondo la dottrina la famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra di loro dal matrimonio, convivono come se fossero coniugati (more uxorio), insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione.

Da questa unione occorre distinguere le mere convivenze occasionali e le coabitazioni aventi diversa natura, quali ad es. le convivenze tra parenti e amici (Torrente, Manuale di diritto privato, Giuffrè editore).

Per cui affinché si possa parlare di famiglia di fatto non è sufficiente la mera coabitazione, dovendosi fare riferimento ad una situazione sociale di natura affettiva, che abbia i caratteri di una certa stabilità e che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale (Cass. 08 agosto 2003, n. 11975)

 

L’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel convivere come coniugi (convivenza more uxorio), ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli.

In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost.

 

Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio) la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”.

A questo punto verrebbe  meno l’obbligo al mantenimento attraverso l’assegno divorzile al coniuge che decide di vivere more uxorio con un nuovo partner e con conseguente richiesta di revoca dell’assegno divorzile già concesso.

Si rescinderebbe così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

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Nuova convivenza e assegno divorzile- La novità della Cassazione a Sezioni Unite n. 32198/2021

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione, pronunciatasi a sezioni unite, ha affermato il seguente principio di diritto.

L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonche’ sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu’ del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno divorzile.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente piu’ debole questi, se privo anche all’attualita’ di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovra’ fornire la prova:

  • del contributo offerto alla comunione familiare;
  • della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
  • dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge;

Tale assegno divorzile, anche temporaneo su accordo delle parti, non e’ ancorato al tenore di vita matrimoniale ne’ alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge.

L’assegno divorzile deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresi’ della durata del matrimonio.

Scopri di quale tutela gode il convivente tutela possessoria more uxorio all’interno della casa coniugale.

Giuseppe Maniglia – Avvocato divorzista Palermo