DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO (ART. 642 C.P.C.)
Ottenere un decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione rappresenta per molti creditori e per i rispettivi avvocati un’arma molto efficace per il recupero crediti.
Il debitore è, infatti, costretto a dover pagare quanto intimato nel decreto ingiuntivo senza alcuna dilazione, ovvero anche in caso di opposizione nel termine concesso. Ecco perché tanto interesse nel comprendere i casi in cui è possibile servirsi del procedimento d’ingiunzione con apposta la formula esecutiva in calce.
Ebbene, per illustrare in modo corretto i casi concreti di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, credo sia utile partire da quanto stabilisce il codice di procedura civile. Il procedimento d’ingiunzione è, infatti, regolato dagli articoli 633 e seguenti di tale codice.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: quando “deve” essere concesso
Secondo quanto disposto dall’art. 642 c.p.c., il giudice “deve” emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nel caso in cui il credito sia fondato su:
- cambiale;
- assegno bancario o circolare;
- certificato di liquidazione di borsa;
- atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: quando “può” essere concesso
Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, a prescindere dai casi precedenti, il giudice “può” concedere esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nel caso in cui vi sia:
- pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che provi il diritto;
Il codice di procedura civile introduce, quindi, una valutazione discrezionale del giudice di carattere cautelare, legata al pericolo di grave pregiudizio del ritardo o alla produzione in giudizio di documentazione sottoscritta dal debitore.
In questi casi il Tribunale ingiunge al debitore di pagare la somma o consegnare il bene immediatamente.
Autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissa il termine entro il quale l’ingiunto (debitore) può proporre opposizione.
LA CAUZIONE
Il Tribunale può, inoltre, subordinare la provvisoria esecuzione del decreto al deposito una idonea cauzione a carico del ricorrente (è il giudice stesso, nel provvedimento che dispone il pagamento senza dilazione, a stabilire forme e modalità di deposito della cauzione).
IL GRAVE PREGIUDIZIO NEL RITARDO
A giudizio della giurisprudenza tale grave pregiudizio è connesso alla probabile infruttuosità dell’azione esecutiva.
Ad esempio perché sono già in essere iniziative di altri creditori che possono aggredire il patrimonio del debitore ingiunto. Oppure il debitore stia compiendo atti di disposizione del patrimonio al fine di spogliarsi di beni aggredibili da chi ha ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo.
DOCUMENTAZIONE SOTTOSCRITTA DAL DEBITORE
La documentazione sottoscritta dal debitore, invece, dà maggiori garanzie e certezza all’esistenza del credito ingiunto e fa presumere l’assenza di future contestazioni.
Il decreto, quindi, viene rilasciato con l’apposizione della formula esecutiva, permettendo – così – al creditore di procedere all’esecuzione forzata.
In altre parole il creditore avrà la facoltà di notificare congiuntamente l’atto di precetto e il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva (titolo esecutivo).
Decorsi 8 giorni concessi dall’atto di precetto potrà richiedere il pignoramento.
Casi frequenti di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo riguardano i ricorsi in materia di lavoro subordinato.
In questi casi il lavoratore chiede l’ingiunzione per il pagamento degli stipendi (compresa la tredicesima mensilità) e del trattamento di fine rapporto lavorativo (TFR).
L‘immediata esecutività del decreto ingiuntivo viene concessa poiché il credito è provato da dei documenti provenienti dal creditore (es. busta paga emessa dal datore di lavoro e C.U.D. ).
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Decreto ingiuntivo Condominio – La provvisoria esecuzione e i documenti necessari
Una ulteriore possibilità di emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo riguarda il caso in cui l’avvocato procede su mandato dell’amministratore del condominio per la riscossione dei contributi condominiali.
Questo avviene in base allo stato di ripartizione (sia preventivo, che consuntivo) approvato dall’assemblea dei condomini ( Art. 62 disp. Att. C.c.).
L’amministratore può (e in certi casi deve) agire anche senza che sia necessario la preventiva autorizzazione dell’organo assembleare (art. 1131 c.c.).
Dicevamo “deve” perché l’amministratore ha l’onere di agire per il recupero forzoso delle somme dovute dai condomini morosi (emissione del decreto ingiuntivo e successivo pignoramento).
Deve procedere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui le somme si riferiscono, pena il rischio che l’assemblea gli revochi il mandato (art. 1129 c.c.).
Come abbiamo visto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo riguarda l’eccezione, in quanto di regola il debitore ingiunto ha un termine di 40 giorni per pagare o opporsi al decreto.
Vediamo come.
DECRETO INGIUNTIVO PER OTTENERE UNA SOMMA DI DENARO
Il ricorso per decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del c.p.c., è un procedimento speciale e sommario.
Il creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili può ottenere un’ingiunzione di pagamento emesso dal giudice, mediante il quale ingiunge, appunto, il debitore di pagare una determinata somma o consegnare un certa quantità di beni (fungibili) entro un termine stabilito (come detto, solitamente 40 giorni).
Decreto Ingiuntivo: la somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili
Ma vediamo cosa s’intende per somma liquida di denaro e per cose fungibili, con alcuni esempi.
Un credito è liquido quando è già determinato nel suo ammontare (es. importo di una fattura non ancora pagata) o è di facile determinazione con un semplice calcolo (es. lavori di rifacimento di un pavimento con prezzo stabilito a metro quadrato).
Il credito non è liquido quando si chiede una somma a titolo di risarcimento danni che non sia già determinata nel suo ammontare (es. sinistro stradale, danno da errore medico, danno morale). In questi casi sarà necessario avviare un’ordinario giudizio di cognizione e non il più celere procedimento per ingiunzione.
I beni fungibili sono quelli che possono essere sostituiti facilmente con altre appartenenti allo stesso genere (es. 10 Kg di farina di grano).
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Decreto Ingiuntivo: La prova scritta
Affinché il Giudice possa firmare un decreto d’ingiunzione è necessario che il diritto fatto valere sia dimostrato da una prova scritta. Tale condizione deriva dal fatto che si tratta di un procedimento molto efficace e rapido nei confronti del debitore, per cui è necessario che abbia un certo grado di fondatezza (fumus boni iuris) già all’inizio del procedimento (momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la prova scritta idonea per l’emissione di un decreto d’ingiunzione è qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità, che attesti l’esistenza del credito (Cass. sentenza n. 9232 del 2000; Cass. sentenza n. 3000 del 2010), come ad esempio le fatture, l’estratto del conto corrente, i titoli di credito (cambiali ed assegni), il verbale dell’assemblea che approva il bilancio del condominio.
Le fatture non pagate (come anche i registri i.v.a.) debbono essere autenticate dal notaio o da un commercialista prima di depositarle in Tribunale. Ili professionista (che assume la veste di pubblico ufficiale) autentica con una frase del tipo: ” la presente copia fotostatica di fattura, composta da 1 foglio, è conforme all’originale documento esibitomi e restituito”.
Ai sensi dell’art. 634 c.p.c. sono in ogni caso considerate prove scritte – idonee per usufruire del procedimento d’ingiunzione – le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata, e i telegrammi.
Se il creditore è un imprenditore che esercita un’attività commerciale, sono altresì considerate prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili previste dall’art.2214 e seguenti del c.c., nonché quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER OTTENERE L’INGIUNZIONE DI CONSEGNA DI UNA COSA MOBILE DETERMINATA
L’emissione del decreto ingiuntivo può anche essere richiesta non solo da chi ha diritto ad una somma liquida di denaro, ma anche da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata ( si pensi ad es. il caso di compravendita di un’autovettura identificata con un determinato numero di telaio, pagata ma non consegnata).
Avv. Giuseppe Maniglia
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Fonti e collegamenti esterni: artt. 633, 634, 642 c.p.c. – artt. 1129, 1131, c.c. – Art. 62 disp. Att. C.c.