Revoca del bonifico bancario errato (c.d procedura di “recall”)
A qualcuno è mai capitato di ricevere per sbaglio un accredito in banca? E magari si è chiesto se è legittimo impedirne la restituzione?
Proviamo ad analizzare la vicenda da entrambi i lati della medaglia per capire cosa è possibile fare in questi casi. In altre parole capire la varie possibilità di azione.
Nella vicenda oggi ipotizzata troviamo, infatti, contrapposti almeno due parti. Da un lato chi ha dato disposizioni (errate) alla banca di effettuare un bonifico alla persona sbagliata e dall’altro chi si trova nella veste di destinatario di un accredito bancario non atteso.
Chi si accorge di aver effettuato un bonifico bancario errato cerca immediatamente di correre ai ripari chiamando la banca e tentando di revocare l’ordine di accredito.
Dal lato attivo troviamo chi, visionando l’estratto conto della banca, si trova con piacevole sorpresa accreditata una bella somma nel conto corrente.
Cominciano così le mille domande, prima di chiamare la banca, e sperare che non sia uno sbaglio. “Sarà una fattura che mi sono ormai scordato di incassare, o magari un bel regalo di un lontano parente colto di un inaspettato spirito di generosità in prossimità delle feste?”
Analizzando l’aspetto di chi ha dato disposizioni di eseguire il bonifico una cosa è certa: la banca nono potrà stornare (rectius, revocare) la somma erroneamente accreditata ad un altro soggetto. E se lo fa, il destinatario potrebbe chiederne all’istituto di credito l’immediata restituzione.
Vediamo perché.
Storno bonifico bancario errato (recall) e Accredito bonifico non dovuto: la disciplina normativa
La fattispecie è disciplinata dal D.Lgs. n. 11/2010.
A mente dell’art. 5, “Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purché prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell’articolo 17”.
L’art. 17, in particolare, stabilisce che: “una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l’ordine di pagamento non può essere revocato dall’utilizzatore”, salvo alcuni casi particolari. Ed ancora, “[…]per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario”.
Riassumendo, in linea generale, una volta che la somma erroneamente accreditata sia entrata nella disponibilità contabile del soggetto beneficiario (detto anche delegatario), questa non può più essere stornata, ovvero revocata e restituita al soggetto che ha erroneamente effettuato il bonifico.
Storno bonifico bancario errato e Accredito bonifico non dovuto: la posizione della Giurisprudenza e dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)
Ad avvalorare tale tesi sono intervenute varie decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), sostenendo che “alla luce delle disposizioni normative che disciplinano il rapporto di conto corrente non v’è dubbio che lo storno effettuato dalla Banca in mancanza di preventiva manifestazione di consenso da parte del ricorrente (destinatario del bonifico, ndr) sia da valutare illegittimo”(ABF – Collegio di Milano, decisione 844/2010).
L’intermediario dovrebbe, pertanto, non soltanto informare il cliente beneficiario della somma in conto corrente, ma provvedere all’acquisizione della sua autorizzazione prima di provvedere allo storno ed, in difetto, il delegante (cioè chi ha erroneamente ordinato di effettuare il bonifico) non ha altra strada che agire a titolo di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) nei confronti del beneficiario (ABF – Collegio di Roma, Decisione N. 517 del 28 gennaio 2013).
Sul punto si segnalano, altresì, le decisioni dell’ABF – Collegio di Milano n. 844/2010 e n. 1460/2012, nonché la sentenza del Tribunale di Padova del 22 maggio 1982, secondo la quale la banca non può, “sull’assunto di avere dato l’ordine di bonifico per un errore materiale, stornare la somma accreditata alla banca ordinataria, dopo che questa ha già provveduto ad eseguire l’ordine provvedendo all’accreditamento della somma bonificata nel conto del proprio cliente: salvo patto contrario, infatti, l’accreditamento nel conto corrente bancario ha effetto automatico, indipendentemente dalla comunicazione che ne sia fatta al beneficiario”.
L’accreditamento in c/c bancario è visto, quindi, come annotazione di partita a credito con l’effetto di determinare l’acquisto della disponibilità in favore del correntista.
Il Tribunale di Padova, per sostenere simile posizione, evidenzia come tale principio di diritto appare costante in seno alla Corte di Cassazione con le sentenze del 23.01.79 n. 517, del 25.07.72 n. 2545, del 12.01.71 n. 38 e del 30.04.69 n. 1392.
D’altra parte si ricorda che “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito” (art. 1852 c.c.).
Da ciò ne consegue, a giudizio del Tribunale, l’inefficacia dell’operazione di storno del bonifico, se avvenuta in data successiva all’accredito della somma nel c/c del beneficiario.
Di diverso avviso è stato sino ad ora l’Arbitro Bancario e Finanziario, ritenendo che “dall’accertamento di tale illegittima condotta non può, peraltro, conseguire l’effetto del riaccredito della somma oggetto dello storno, né il risarcimento del danno”(Collegio di Napoli, Decisione n. 2001 del 02 aprile 2014). Ma tale linea, è bene rilevarlo, è sostenuta da un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie privo di poteri giurisdizionali; quindi, seppur autorevole, è alternativo alla giustizia ordinaria non essendo le sue pronunce vincolanti per le parti.
Di sicuro si tratta di un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). Chi ha pertanto disposto l’accredito (delegante) ha diritto a ricevere quanto il beneficiario ha (indebitamente, appunto) ricevuto, senza averne titolo.
Restituzione possibile, se il beneficiario si rifiuta di restituire quanto ricevuto in conto corrente, solo iniziando un’azione giudiziaria con l’assistenza di un avvocato civilista.
È possibile, quindi, che il destinatario non abbia nessuna intenzione di restituire quanto erroneamente ricevuto e si adoperi per nascondere il denaro, soprattutto se si tratta di una grossa cifra (la possibilità che vada a vivere in Messico è concreta).
Storno bonifico bancario errato e Accredito bonifico non dovuto – La collaborazione del beneficiario del bonifico e il caso di saldo passivo del c/c di quest’ultimo.
Può capitare che nonostante la collaborazione (e quindi il consenso allo storno) del beneficiario del bonifico, la banca intermediaria si rifiuti di riaccreditare le somme sul c/c dell’ordinante a causa del fatto che il c/c destinatario abbia un saldo passivo al momento dell’accredito del bonifico.
Questo è il caso affrontato dall’ABF – Colleggio di Bari nella seduta del 16/07/2021. L’ordinante si era visto rifiutare il riaccredito della somma erroneamente bonificata (storno) nonostante la società beneficiaria avesse prestato il consenso all’operazione di storno.
L’istituto di credito si rifiutava sostenendo che al momento dell’accredito del bonifico il saldo del c/c della società beneficiaria era negativo, per cui la banca aveva trattenuto per sè le somme bonificate.
L’ABF di Bari accoglieva il ricorso disponendo che la banca restituisse le somme erroneamente bonificate ad un altro iban all’ordinante, ritenendo che non abbia rilevanza la circostanza che il saldo del beneficiario avesse saldo passivo al momento del bonifico, visto che contabilmente la somma non era mail entrata nella disponibilità di quest’ultimo. (Si ringrazia l’Avv. Francesco Ortis del foro di Lecce per aver segnalato la decisione in quanto patrocinatore della causa).
Mancata restituzione delle somme erroneamente percepite – Profili penali.
Il beneficiario che non restituisce quanto erroneamente percepito potrebbe avere delle conseguenze penali, subendo l’imputazione per appropriazione indebita, reato previsto e punito dall’art. 646 c.p. (“chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 “).
Chi ha erroneamente screditato la somma ha la possibilità, infatti, oltre che dar corso all’azione civile di ripetizione dell’indebito anzidetta, di proporre una querela per tutelare i propri interessi.
Avv. Giuseppe Maniglia